Sposarsi a Viterbo: I documenti

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I documenti

Primo passo: il consenso.
I nubendi si devono recare dall'ufficiale di Stato civile del Comune di residenza con tutti i documenti necessari (se abitano in comuni diversi, la scelta può ricadere sul Comune dello sposo o quello della sposa) per concordare la data del consenso.
Ed è proprio in questo giorno che i fidanzati si scambieranno pubblicamente la promessa di matrimonio.
I futuri sposi, allo scopo di evitare lunghe attese , dovranno precedentemente prendere appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile relativamente alla data in cui verranno richieste le pubblicazioni.
Gli sposi dovranno presentare la dichiarazione in bollo di inesistenza degli impedimenti al matrimonio, resa dai genitori o da coloro che esercitano o hanno esercitato la podestà sugli sposi che, peraltro, può essere sottoscritta anche all'atto della richiesta di pubblicazione.
Ma questo non è obbligatorio per chi si sposa nello stesso Comune di nascita.
Se invece, uno dei (La presenza dei genitori o, in alternativa, la copia integrale dell'atto di nascita (da richiedere al proprio Comune) si rende necessaria se il luogo di nascita di uno o entrambi i coniugi è diverso dal Comune nel quale si celebrerà il matrimonio.
In caso di indisponibilità (per malattia, decesso, irreperibilità, ecc.) anche di uno dei sottoscrittori, i futuri sposi dovranno darne prontamente comunicazione alll'Ufficiale di Stato Civile il quale provvederà a richiedere i documenti alternativi. E' inoltre richiesta la presenza di due testimoni, anche parenti, purché maggiorenni muniti di un documento di riconoscimento valido.
Successivamente vengono affisse le pubblicazioni, con nome, cognome, residenza degli sposi e luogo dove intendono celebrare il matrimonio, che rimangono esposte nel Comune di residenza (e in tutti gli altri dove eventualmente hanno abitato nell'ultimo anno) per almeno otto giorni, comprendenti due domeniche successive. A questo punto incomincia il conto alla rovescia. Il matrimonio va celebrato entro 180 giorni pena la decadenza della validità della documentazione prodotta.
e bisogna All'atto della domanda di pubblicazioni dovranno presentare i seguenti documenti:

La richiesta di pubblicazioni rilasciata dal Parroco.

Tale documento non è necessario se verrà celebrato il matrimonio con rito civile (davanti al Sindaco).

L'estratto per riassunto dell'atto di nascita, in bollo, di entrambi i nubendi

Questo documento è da richiedersi unicamente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita di ciascuno (rilasciato ai sensi della L. 10/2/1982 n. 34).

Certificato contestuale di residenza - cittadinanza - stato libero - di entrambi gli sposi

da richiedersi, in bollo, all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Residenza (se l'iscrizione all'Anagrafe è inferiore a 1 anno deve essere richiesto analogo certificato al Comune di precedente iscrizione).

SITUAZIONI PARTICOLARI

Divorziati

Copia integrale del precedente atto di matrimonio con la sentenza di divorzio annotata a margine

Vedova da meno di 300 giorni

Autorizzazione del Tribunale civile

Residenza cambiata nell'ultimo anno

Certificato contestuale, in bollo (rilasciato dal Comune in cui si è avuta prima la residenza)

Residenza all'estero

Attestazione di stato libero (rilasciata dal Consolato italiano dello Stato di provenienza)

Sposo minore di 25 anni

Congedo militare o documento equivalente (Ufficio Leva)

Se i promessi sposi hanno scelto il rito civile, sarà il sindaco o un ufficiale di Stato civile, a celebrare pubblicamente il matrimonio alla presenza di almeno due testimoni, che, insieme ai neo sposi, sottoscriveranno l'atto di matrimonio.

Per chi dà al matrimonio anche un significato religioso c'è il rito concordatario.
Le nozze, pur essendo celebrate in chiesa, avranno valore anche per lo Stato.
In tal caso sarà il parroco ad occuparsi delle formalità burocratiche, compreso l'atto di matrimonio finale. I fidanzati, però, devono consegnargli qualche documento in più.
In genere, ci si rivolge alla parrocchia della sposa, per ottenere la "richiesta di pubblicazione religiosa" da presentare in Comune per le "pubblicazioni civili", secondo la procedura prima descritta.
Terminato il periodo di affissione, il Comune consegnerà il "nulla osta" da consegnare al parroco. Quest'ultimo nel frattempo, avrà fatto le "pubblicazioni canoniche" (cioè religiose) anche nelle parrocchie dei due fidanzati.
Ulteriore adempimento: frequentare i corsi prematrimoniali.

CERTIFICATI RELIGIOSI

Battesimo (da richiedere presso la chiesa in cui si è stati battezzati)

1) Il certificato di battesimo in carta semplice non deve superare i sei mesi dall'emissione. La scadenza si giustifica per la presenza di eventuali annotazioni marginali sull'atto di battesimo che possono alterare lo stato giuridico del/la nubendo/a.

2) Nell'impossibilità di esibire il certificato, perché battezzati all'estero, è sufficiente anche un documento con data anteriore ai sei mesi, purché ci sia la testimonianza giurata di persone degne di fede che confermino lo stato libero ecclesiastico del/la nubendo/a.

3) Se per vari motivi non è possibile reperire la certificazione di battesimo, è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto o il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se ha ricevuto il battesimo in età adulta.

4) Validità e riconoscimento. E' valido il battesimo celebrato nelle Chiese e Comunità ecclesiali ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana e anglicana, e in genere sono validi i battesimi amministrati in nome della SS. Trinità.
Non sono riconosciuti validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni, mancando nel loro rito l'indispensabile riferimento trinitario.

5) Nel compilare l'atto di battesimo il Parroco trascrive anche le annotazioni marginali (adozioni, altro matrimonio celebrato, dichiarazione di nullità di matrimonio, divieto di passare a nuove nozze) trasmettendo il documento in busta chiusa al Parroco che istruisce la pratica.

6) La legalizzazione della firma del Parroco da parte del Vicariato non è più necessaria per le Diocesi che sono in Italia, ma è richiesta se il documento dovrà presentarsi all'estero.

Cresima (da richiedere presso la Parrocchia dove si è ricevuto il sacramento)

1) Il certificato non ha scadenza.

2) Occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio "se è possibile farlo senza grave incomodo".

3) Non si deve conferire la cresima prima del matrimonio a nubendi che vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente).

4) Per provare l'avvenuta confermazione, il certificato di cresima può essere sostituito con una dichiarazione giurata da parte dell'interessato/a.

Stato libero ecclesiastico (se occorre)

1) E' necessario qualora uno dei due sposi dimori o abbia dimorato, dopo il 16° anno di età, per più di un anno fuori dalla Diocesi.

2) Il Parroco che istruisce la pratica redige anche la prova testimoniale di stato libero dei nubendi che dopo il 16° anno di età hanno dimorato in una diocesi diversa da quella in cui hanno il domicilio. Se non è possibile avere la prova testimoniale di stato libero, le risposte date alla domanda numero 1 della posizione matrimoniale valgono come giuramento suppletorio.

3) Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l'annotazione negativa a margine del certificato di battesimo e lo stato giuridico espresso nel Nulla Osta consolare.

4) Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere alla parte non cattolica una dichiarazione scritta rilasciata da testimoni idonei che attesti che essa non ha contratto mai alcun matrimonio.

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